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Soccorso Stradale: chi lo regolamenta?

Le regole sulla rimozione veicoli con carroattrezzi a Roma, sono definite dagli Enti proprietari delle strade

La competenza nella regolamentazione del soccorso stradale è stata spesso una questione dibattuta, dato che gli Enti proprietari dei vari collegamenti stradali sul territorio nazionale sono vari, nonostante facciano capo alla competenza del Ministero delle Infrastrutture, che li raccoglie tutti.

Le tipologie di strade pubbliche

Prima di tutto è bene sapere che nella definizione del Ministero esistono diverse suddivisioni dei collegamenti stradali: autostrade, strade urbane di scorrimento, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di quartiere, strade locali, itinerari ciclopedonali.

Tali percorsi di viabilità, sono ripartiti secondo le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”.

Gli Enti proprietari delle suddette strade sono, quindi, rispettivamente lo Stato, la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma.

La questione più importante è, appunto, quella di stabilire chi possa intervenire su tali percorsi, ai fini dei servizi di rimozione autoveicoli e ripristino della circolazione stradale in caso di incidente, guasto oppure eventualità similari.

Gli Enti autorizzati al soccorso stradale a Roma

Dalle normative in vigore, si deduce che chi debba rimuovere gli ostacoli di circolazione sia solamente l’Ente proprietario della strada e non spetta agli organi di polizia municipale decidere chi possa intervenire in tali frangenti.

Gli enti proprietari della strada, però, sono autorizzati alla concessione del servizio della rimozione dei veicoli, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari.

Gli organi di polizia municipale sono tenuti ad affidare il veicolo alle ditte adibite al servizio di soccorso stradale, individuate e autorizzate dall’Ente proprietario della strada, competente per il tratto di viabilità interessato.

Tali indicazioni normative sono fornite da diverse direttive e nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 495 del 16/12/1992).

 

La prima assistenza e la rimozione autoveicoli

Il servizio di assistenza stradale può essere effettuato con un automezzo attrezzato che, nel caso di guasti riparabili, sarà un’officina mobile con personale in grado di effettuare piccole riparazioni in loco, sul posto dove il veicolo si è fermato (es. sostituzione  pneumatico, assistenza batteria scarica, carburante finito, etc.).

In tal modo, potrà essere ripristinato il veicolo e sarà possibile la prosecuzione del viaggio senza un servizio di traino dell’auto.

In caso di guasto per difetto, rottura o mancato funzionamento di alcune parti del veicolo, è impossibile che esso non riesca ad essere di nuovo funzionante e, per tanto, sarà necessario predisporre un servizio di carroattrezzi che su Roma e provincia, possa fornire l’assistenza traino fino ad una località di ricovero del mezzo.

Tale servizio di carroattrezzi e soccorso stradale in caso di incidente è fondamentale, in quanto la viabilità deve essere ripristinata, non appena le dinamiche del sinistro stradale siano state appurate.

Nel caso di incidenti stradali, sia il conducente sia i soccorritori stradali,  sono comunque tenuti a predisporre segnali e dispositivi segnaletici temporanei per regolare la circolazione, durante l’emergenza.

A tal fine, sono utili alcune fondamentali informazioni sul servizio di soccorso stradale, tra normative e regolamentazioni del Codice della Strada (CdS).

 

  • Per usufruire del servizio di carroattrezzi, non è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada se il veicolo si trova in posizione ininfluente al traffico e la posizione non interrompe la circolazione stradale. In tal caso l’attività di soccorso automobilistico e assistenza tecnica riguarda un rapporto tra l’automobilista e il suo autoriparatore, senza coinvolgere l’Ente.
  • Al contrario, se si provoca una limitazione del traffico, con un intervento di carroattrezzi per liberare la strada dal veicolo che ostacola la circolazione e sia privo di conducente, allora è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, che sia accompagnata dalle prescrizioni previste per l’occupazione della carreggiata durante le manovre del soccorso stradale.
  • Nel caso di assistenza stradale in autostrada, la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’Ente proprietario (comma 12 dell’art.175 CdS).

 

L’interpretazione di tali normative, nel corso del tempo, ha dato l’idea che il Regolamento del servizio di soccorso stradale, con strumenti e carroattrezzi per i lavori di ripristino della circolazione, necessitino sempre dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada.

 

Amministrazioni e regole incerte: le indicazioni sul servizio di carroattrezzi a Roma

Al di là di tali norme generali di competenza, le amministrazioni dei singoli comuni, in particolare le grandi città come Roma o Milano, lasciano spazio a diverse interpretazioni riguardo la normativa del settore soccorso con carroattrezzi e, per questo, lasciano il campo anche ad operatori poco professionali, non totalmente rispettosi delle regole di sicurezza stradale.

Per questo, si tratta di un servizio che vive delle indicazioni consapevoli e adeguate, fornite dal settore carrozzieri e soccorritori stradali nel territorio di Roma.

Una realtà di supporto pratico, che ha sopperito per alcuni versi anche alla carenza di un’organica organizzazione comunale, in un campo fondamentale per la viabilità e la sicurezza stradale capitolina.

I soccorritori stradali a Roma

Spesso l’attività dei carrozzieri e autoriparatori è collegata anche ai servizi di carroattrezzi e assistenza stradale, per questo diversi corsi di formazione sono tenuti da associazioni di categoria, per regolamentare un settore lasciato alla discrezione degli operatori, in vari casi.

Un servizio di fiducia e attenzione alle dinamiche di sicurezza e percorribilità che, da tempo, stanno svolgendo anche diverse aziende specializzate, come SOS Car.

In ogni caso, per poter avviare un’attività di soccorso stradale è necessario il via libera della Motorizzazione Civile della Provincia di Roma, che è l’ente in grado di deliberare se gli automezzi scelti dall’azienda siano idonei alle attività di soccorritori stradali.

È necessario un carroattrezzi omologato per il trasporto speciale, con dichiarazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Carroattrezzi o veicoli ad uso speciale

Tutti i veicoli adibiti al soccorso stradale come officine mobili, autogru e carroattrezzi, sono classificati dal Codice della Strada come veicoli per uso speciale.

Nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, all’articolo 12, tali autoveicoli adibiti alla rimozione auto devono avere determinate caratteristiche costruttive e funzionali, adeguate alle diverse necessità di soccorso stradale di autoveicoli pesanti o leggeri.

In ogni caso, non devono mai determinare alcuni limiti e, nell’ambito delle attività di soccorso stradale, è necessario adottare ogni precauzione per evitare danni a terzi.

Trasporto o soccorso stradale?

È importante anche comprendere la differenza tra trasporto autoveicoli e soccorso stradale che, in seguito ad una circolare ministeriale del 2012 (5544), è stata modificata per chiarire la situazione dell’assistenza stradale.

Il Ministero dei Trasporti, permette ora al soccorritore di portare l’auto fino al più vicino deposito o luogo in cui siano possibili le eventuali riparazioni, senza che ciò venga considerato un trasporto conto terzi.

Ora gli interventi vengono classificati come trasporto speciale, che sono sempre in regola purché il trasporto sia finalizzato alla riparazione del veicolo trasportato.

Il mezzo per l’assistenza veicoli, una volta omologato ad uso speciale per il soccorso stradale, può trainare e trasportare gli autoveicoli in avaria, senza contravvenire ad alcuna normativa sul trasporto veicoli conto terzi.

Per i guidatori di carri attrezzi, infatti, non c’è obbligo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori conto terzi.

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