Soccorso stradale e codice della strada – SOSCAR

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Soccorso stradale e codice della strada – SOSCAR

Il soccorso stradale nel Codice della Strada.

Quali sono gli articoli di riferimento, relativi al soccorso stradale e al traino di autoveicoli con carroattrezzi a Roma.

 

Chiamare il soccorso stradale è la soluzione più adeguata, quando ci si rende conto che il proprio veicolo è fermo sul ciglio o nel mezzo della carreggiata. Soprattutto, perché il servizio di soccorso stradale con carroattrezzi a Roma è garanzia di un intervento regolare e autorizzato per il recupero del veicolo e del trasporto verso un’officina di riparazione, disciplinato dal Codice della Strada e al riparo da multe salate e pericoli, in caso di traino veicoli fai-da-te!

In alcune diciture relative al soccorso stradale nel Codice della strada e nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, infatti, viene definita tale attività desumendola da una serie di articoli e successive direttive.

L’attività di soccorso stradale è stata pensata per garantire la sicurezza degli utenti delle strade e viene, prima di tutto, citata riguardo alle autostrade, dove sono presenti “sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato” (CdS art. 2, comma 3 lettera A).

Il soccorso stradale su strade urbane ed extraurbane

Riguardo alla viabilità ordinaria, oltre le autostrade già citate, il codice non cita direttamente il servizio di soccorso stradale e, a riguardo, tale lacuna è stata colmata tramite una successiva direttiva, emanata sulla natura dell’assistenza stradale e valida come definizione per ogni tipologia di strada.

La circolare del 29 febbraio 2012 (n. 2/2012/TSI – Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha decretato che per “attività di soccorso stradale di veicoli si intende l’attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni”.

Definizione che viene ribadita dalla categoria di attività della Camera di Commercio di Roma come “Attività di traino e soccorso stradale” (codice attività 52.21.6), alla quale devono rifarsi le aziende che intervengono con un carroattrezzi omologato per l’attività di assistenza stradale.

Il soccorso stradale si definisce, quindi, con  l’intervento di assistenza in condizioni di sicurezza ed il successivo  recupero e trasporto del veicolo incidentato o in avaria, fino alla più vicina depositeria o sito, in cui sia possibile custodire il veicolo o intervenire per le eventuali riparazioni.

Le attività in cui si articola il servizio sono:

  • rimozione e successivo trasporto o traino fino ad un’area di servizio o ad un’officina esterna, o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in sinistri stradali
  • rimozione, a termini  di  legge, dei veicoli  abbandonati o comunque in sosta non consentita lungo l’autostrada e le sue pertinenze.

Definizione dei veicoli di carroattrezzi e soccorso stradale

Non tutti i veicoli possono essere adibiti a carroattrezzi per il soccorso stradale e, quelli omologati come tali, sono classificati come veicoli per uso speciale, insieme a quelli caratterizzati da autogru per il sollevamento del veicolo e all’officina mobile (art. 203 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada – rif. Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale – art. 54).

Autoveicoli per uso speciale: “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.

Tali automezzi non sono considerati veicoli a trasporto eccezionale, almeno finché ciascuno dei veicoli che costituiscono l’insieme del traino e del veicolo trainante, rispetti determinati limiti di sagoma e peso.

La definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli di carroattrezzi attivi a Roma, come in altre città italiane, sono definiti dall’articolo 12 dell’Appendice IV del Codice della Strada.

Possono essere muniti di gru o di altri dispositivi per il soccorso stradale e dotati delle attrezzature necessarie a tal interventi. La gru installata sull’autoveicolo per l’assistenza stradale, può consentire il posizionamento del veicolo sul pianale di carico oppure il traino dello stesso (con gancio di traino approvato).

In ogni caso, le caratteristiche tecniche indicate per definire tali veicoli di carroattrezzi, si specifica che possono essere modificate o integrate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in relazione alle evoluzioni tecniche riguardanti tali veicoli e correlate ad una tempestiva efficienza del servizio di soccorso stradale o rimozione di veicoli.

Soccorso stradale a Roma e in autostrada

All’interno della città e nelle strade urbane ed extraurbane, possono effettuare i servizi di soccorso stradale i veicoli autorizzati dalla Motorizzazione Civile tramite omologazione come carroattrezzi, portati da personale dotato di patente idonea (B o C in alcuni casi) e facenti capo ad aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Roma per tale servizio di soccorso stradale con carroattrezzi.

In autostrada, al contrario, vige l’autorizzazione dell’ente concessionario o proprietario dell’autostrada, come definito dal Codice della Strada nell’articolo 175 (comma 12): “Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario”. 

Carroattrezzi a Roma: attenzione al fai-da-te

Secondo il Codice della Strada: “Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali” (articolo 63: Traino veicoli).

Se ne potrebbe dedurre che il traino sia vietato, anche se nel secondo comma si esplica: “Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione”.

Allora si potrebbe trainare un veicolo in avaria con un altro veicolo? Si tratta di un intervento rischioso, dato che risulta necessario predisporre un sistema di collegamento sicuro, utilizzando segnali di pericolo e si rischia di effettuare manovre pericolose che potrebbero danneggiare altri veicoli.
In ogni caso, tale traino è vietato sulle strade extraurbane e nelle autostrade, il che significa molte strade a scorrimento quotidiano nel territorio romano.

Le sanzioni per chi non rispetta tali normative del soccorso stradale, sono anche salate, e costano quanto se non più di un servizio di carroattrezzi, da 74 a 296 euro!

 

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